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Nuovo regime forfetario dal 2015

Nuovo regime forfetario dal 2015

Requisiti

Le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il nuovo regime forfetario se, contemporaneamente, nell'anno precedente:

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori determinati limiti, differenziati a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata

  • hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi, per lavoro accessorio, dipendente e per collaboratori (comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati)

  • il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non superava 20.000 euro. Nel calcolo di questo limite: 1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente; 2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale degli stessi; 3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%; 4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro; 5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione

  • i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione erano prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; requisito, questo, non rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non supera i 20.000 euro

Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi per l'accesso al regime:

  • non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore e ai parametri

  • nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate

Le esclusioni

Non possono avvalersi del regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito

  • i non residenti, a eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto

  • i contribuenti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi

  • gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni a esse assimilate (articolo 5 del Tuir), ovvero a società a responsabilità limitata trasparenti.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione.

Reddito e tassazione

Il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, pari al 15%. Nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfetariamente; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Il reddito determinato forfetariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del Tuir).

I primi 3 anni di attività

Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per l’anno in cui la stessa è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato forfetariamente è ridotto di un terzo, a condizione che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare
  • l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni
  • qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime.

Semplificazioni contabili

Fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dal versamento (con alcune eccezioni) dell’Iva e da tutti gli obblighi previsti in materia di Imposta sul valore aggiunto (ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti); non sono tenuti a operare le ritenute (occorrerà solo indicare in dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi), così come alle stesse non sono assoggettati (rilasciando un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva) i propri ricavi e compensi. In più, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dai parametri.

Vecchi regimi

La legge di stabilità per il 2015 aveva disposto che il nuovo regime sostituisse tutti quelli prima vigenti, abrogandoli: nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (legge 388/2000, articolo 13), regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Dl 98/2011, articolo 27, commi 1 e 2) e regime contabile agevolato (Dl 98/2011, articolo 27, comma 3). Successivamente, il Dl 192/2014 ha prorogato le disposizioni relative al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, per i contribuenti che, avendone i requisiti, decidessero di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso del 2015.