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Pec per ditte individuali

Pec per ditte individuali

Decreto sviluppo 2012

Con il decreto sviluppo 2012 parte seconda si introduce l’obbligo di comunicare alle CCIAA l’indirizzo della Pec (posta elettronica certificata) per le imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto.

Invece le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo Pec entro il prossimo 30 giugno 2013.


Cosa succede se non si adempie all’obbligo?

Il decreto sviluppo 2012 bis a questo punto è molto chiaro, in quanto prevede che l’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha comunicato il proprio indirizzo PEC, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda sino ad integrazione dello stesso entro un termine massimo di 45 giorni, trascorso tale periodo la domanda si intende non presentata.