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NUOVI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE

NUOVI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE

L’art. 31 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122 (c.d. “manovra correttiva”) ha previsto alcune novità in materia di compensazione, in presenza di imposte iscritte a ruolo.
Si tratta, nello specifico:
• del divieto di compensazione, nel modello F24, dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza ell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento;
• della possibilità di effettuare la compensazione volontaria delle somme iscritte a ruolo con crediti vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni;
• dell’esclusione della procedura di compensazione volontaria dei debiti iscritti a ruolo di ammontare non superiore a 1.500,00 euro con i crediti d’imposta chiesti a rimborso.

Decorrenza

Le suddette novità si applicano a decorrere dall’01.01.2011.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 IN PRESENZA DI IMPOSTE ISCRITTE A RUOLO

L’art. 31 del DL 78/2010 convertito introduce il divieto di compensazione nel modello F24:
• dei crediti relativi alle imposte erariali;
• fino a concorrenza dell’importo dei debiti:
– iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (es. sanzioni e interessi);
– di ammontare superiore a 1.500,00 euro;
– per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

SCADENZA DEL VERSAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Ai fini dell’applicazione del divieto di compensazione, deve essere scaduto il termine di pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, cioè deve essere decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

Secondo quanto indicato dalla relazione di accompagnamento al DL 78/2010, l’applicazione della disciplina in esame presuppone che non sia intervenuta una sospensione della riscossione. In tal caso, infatti, non può configurarsi un inadempimento del contribuente iscritto a ruolo.

DILAZIONE DELLA RISCOSSIONE

Analoghe conclusioni dovrebbero applicarsi anche in caso di dilazione delle somme iscritte a ruolo.
In caso di concessione della dilazione e di regolare pagamento delle rate, infatti, il contribuente iscritto a ruolo non può considerarsi inadempiente.

LIMITAZIONE ALLE SOLE “IMPOSTE ERARIALI”

La disciplina in esame si applica ai crediti e ai debiti relativi alle sole “imposte erariali” (es. IRPEF, IRES, IVA, ecc.). Dovrà quindi essere chiarito se rientrano nell’ambito della disciplina in esame anche:
• l’IRAP;
• le addizionali IRPEF regionali e comunali.
Sono pertanto escluse dall’ambito applicativo del nuovo divieto di compensazione tutte le altre entrate che non hanno natura di imposte erariali, quali, ad esempio:
• i tributi locali (es. ICI);
• i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L.335/95);
• i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

LIMITE DI 1.500,00 EURO

La disciplina in esame si applica a condizione che l’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori sia di ammontare superiore a 1.500,00 euro. Pertanto, nessun divieto di compensazione sussiste qualora gli importi iscritti a ruolo e non pagati siano pari o inferiori a 1.500,00 euro.
Tuttavia, il suddetto limite di 1.500,00 euro deve ritenersi costituito dall’ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, anche se i debiti derivanti dalle singole cartelle di pagamento non superano tale soglia.

CREDITI SUPERIORI AI DEBITI SCADUTI ISCRITTI A RUOLO

L’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è comunque vietato solo fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, di cui è scaduto il pagamento.
Pertanto, qualora i crediti disponibili siano superiori all’ammontare degli importi iscritti a ruolo e non pagati, la compensazione deve ritenersi ammessa per gli importi eccedenti.

DECORRENZA

Il nuovo divieto di compensazione si applica a decorrere dall’01.01.2011.
Al riguardo, in attesa di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che il divieto di compensazione riguardi i modelli F24 presentati a partire da tale data, indipendentemente:
• dall’anno di maturazione del credito relativo ad imposte erariali;
• dall’anno di riferimento delle imposte erariali iscritte a ruolo;
• dall’anno di formazione del ruolo;
• dall’anno di scadenza del pagamento della relativa cartella.

SANZIONI

In caso di inosservanza del divieto di compensazione in esame, si applica una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.

Ammontare massimo della sanzione
La sanzione in esame non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.

Contenzioso sull’iscrizione a ruolo
La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa; in tal caso, i termini di irrogazione della sanzione decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione.
In pratica, in pendenza di un procedimento giudiziale o amministrativo contro l’iscrizione a ruolo sembra possibile operare la compensazione, ma esponendosi al rischio che, se la legittimità dell’iscrizione a ruolo verrà confermata in tutto o in parte, la compensazione eseguita possa essere considerata indebita e quindi soggetta all’applicazione della sanzione in esame. Qualora, invece, il procedimento si concluda con l’annullamento dell’iscrizione a ruolo (o dell’atto “presupposto”, es. avviso di accertamento), la compensazione operata diventa pienamente legittima, in quanto è venuto meno il requisito della presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate.

POSSIBILITÀ DI COMPENSAZIONE “INTERNA”

È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Viene quindi prevista una particolare forma di compensazione “interna” tra crediti compensabili (in quanto non chiesti a rimborso) relativi a imposte erariali e debiti iscritti a ruolo relativi alle stesse imposte, attualmente non consentita.

Ambito di applicazione

Dovrà comunque essere chiarito se la suddetta compensazione “interna” debba necessariamente riguardare la stessa imposta (es. IRES a credito con IRES a debito iscritta a ruolo), oppure possa avvenire anche in forma “incrociata”, nell’ambito della più vasta categoria delle “imposte erariali” (es. IRES a credito con IVA a debito iscritta a ruolo, oppure IVA a credito con IRPEF a debito iscritta a ruolo).

Provvedimento attuativo

Le specifiche modalità con le quali effettuare tale compensazione “interna” saranno stabilite con un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

COMPENSAZIONE VOLONTARIA DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO CON CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

L’art. 31 del DL 78/2010 convertito ha previsto una nuova forma di compensazione volontaria tra gli importi iscritti a ruolo ed una tipologia di crediti vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, disciplinata dal nuovo art. 28-quater del DPR 602/73.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, i crediti:
• maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali (es. Comuni, Province e Comunità montane) e degli enti del Servizio sanitario nazionale (es. ASL);
• derivanti da somministrazioni, forniture e appalti;
• non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

Per instaurare la nuova procedura di compensazione volontaria delle somme iscritte a ruolo, è necessario che il soggetto che vanta i suddetti crediti acquisisca dalla Pubblica Amministrazione debitrice un’apposita certificazione attestante che il credito è certo, liquido ed esigibile.

PROCEDURA DI COMPENSAZIONE VOLONTARIA

Una volta ottenuta la suddetta certificazione del credito, il contribuente la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo. Qualora la Regione, l’Ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi all’Agente della Riscossione l’importo oggetto della certificazione entro 60 giorni dal termine nella stessa indicato, l’Agente della Riscossione procede alla riscossione coattiva:
• nei confronti della Regione, dell’Ente locale o dell’ente del Servizio sanitario nazionale;
• sulla base del ruolo emesso a carico del creditore dell’ente pubblico.

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Le modalità di attuazione della nuova disciplina saranno stabilite con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica. Le modalità di certificazione dei crediti vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale saranno stabilite dalle singole Regioni.