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Comunicazione Black List 2015

Comunicazione Black List 2015

 

Comunicazione Paesi Black List 2015

 

Tutti i soggetti con partita Iva, quindi imprese, aziende, ditte individuali ecc, che intrattengono scambi commerciali di beni e servizi con Paesi a fiscalità agevolata devono obbligatoriamente Comunicare all’Agenzia delle Entrate, tutte le operazioni economiche effettuate. 

 

Tale Comunicazione deve, pertanto, riportare le operazioni economiche stabilite dal D.L. 25.3.2010, n. 40, ed, in particolare, l’art. 1, co. 1, che sono intercorse con soggetti, imprese, società aventi sede, residenza o domicilio nei paesi a fiscalità agevolata, i cosiddetti Paesi Black List.

La Comunicazione black list 2015 nuovo modello da parte dei Soggetti passivi IVA per le operazioni rilevanti ai fini IVA è obbligatorio a partire dalle operazioni registrate dal 1 ottobre 2013.

La comunicazione black list deve essere effettuata mediante apposito modello da trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate.
In tale comunicazione, le imprese, devono necessariamente riportare tutte le operazioni intrattenute con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata, i cd. Paesi black list individuati dall'elenco paesi black list decreto 4 maggio 1999del Ministro delle Finanze, per le persone fisiche e dall'elenco paesi black list decreto 21 novembre 2001 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, per le società.

 

 Comunicazione Black List operazioni incluse:

  • Acquisto di merce da fornitore black list extra Ue con sdoganamento della merce in Ue

  • cessioni di beni

  • prestazioni di servizi effettuate e ricevute

  • prestazioni di servizi registrate o soggette a registrazione

  • Importazione per cui l’Iva non è dovuta a seguito della presentazione in Dogana della lettera di intento

  • Importazione senza Iva

  • Fattura del fornitore registrata in contabilità prima della bolletta doganale

Non vanno comunicate le operazioni Iva dei soggetti in trasferta in Paesi elencati sulla black list, le prestazioni correttamente classificate nel costo del personale secondo i principi contabili adottati dall’impresa, relative a:

  • trasporti

  • alberghiere

  • tutte le spese relative alla trasferta

Comunicazione Black List 2015 limiti soglia:

I dati delle operazioni economiche dei soggetti passivi d’Iva con Paesi della Black List devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate con periodicità:

Limite soglia comunicazione black list Trimestrale: per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50 mila euro

Limite soglia comunicazione black list Mensile: per tutti gli altri soggetti che non rientrano nella condizione su indicata

Importante: per i soggetti che sono tenuti alla presentazione trimestrale possono anche scegliere di adottare la periodicità mensile per l’intero anno solare.

I contribuenti che presentano una comunicazione trimestralmente e che nel corso di un trimestre superano la soglia dei 50mila euro, devono passare alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentate le comunicazioni opportunamente contrassegnate.

 

Comunicazione Black List omessa: Sanzioni e ravvedimento operoso

Per i soggetti obbligati alla Comunicazione che omettano, o tardano o comunicano dati non veritieri, viene applicata una Sanzione amministrativa, di diverso importo in base se si ricorre o meno al Ravvedimento Operoso:

  • Sanzione per Omessa presentazione della comunicazione o di trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti: da euro 258 ad euro 2065

  • Sanzione per chi viola con una sola azione od omissione, diverse disposizioni anche relative a tributi diversi: la sanzione applicata è nella stessa misura equivalente alla violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio

  • Sanzione per Recidiva, in caso di ripetuta violazione dell’obbligo di comunicazione in esame: ciascuna violazione verrà punita secondo le regole del cumulo materiale, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico alle relative sanzioni.

Per tutti gli aspetti sanzionatori non espressamente previsti dalla disciplina in commento si applicano, ovviamente, le regole generali in tema di sanzioni.
Pertanto, la violazione consistente nell’omessa presentazione della comunicazione o nella trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti può essere oggetto di ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, con l’applicazione di una sanzione ridotta + calcolo interessi di mora per ogni giorni di ritardato pagamento.