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Opzione regime “Iva per cassa”

Il regime Iva per cassa (c.d. “cash accounting”), introdotto dall‘articolo 32-bis del Dl 83/2012, consente all’imprenditore o al lavoratore autonomo di posticipare il versamento dell’imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal momento di effettuazione dell’operazione a quello dell’incasso. Allo stesso modo, il diritto a detrarre l’Iva sui beni e sui servizi acquistati nasce al momento del pagamento dei corrispettivi ai fornitori. L’imposta diventa comunque esigibile dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di questo termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Allo stesso modo l’Iva sugli acquisti può essere detratta, trascorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata.

Attenzione: per il fornitore dei beni o prestatore di servizi (che non abbia a sua volta scelto il “cash accounting”) il diritto alla detrazione segue le regole ordinarie. L’imposta è, cioè, detraibile a partire dal momento in cui l’operazione si considera effettuata, a prescindere dal pagamento.

Il regime dell’Iva per cassa si può applicare alle operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012. Possono aderirvi i contribuenti che:

operano nell’esercizio di impresa, arti o professionihanno realizzato nell’anno precedente (o, nel caso di avvio dell’attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a due milioni di euroeffettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni.

Possono scegliere l’Iva per cassa anche gli enti non commerciali, relativamente alla attività commerciale eventualmente svolta.

Operazioni escluse

Operazioni attive escluse

Sono escluse da regime Iva per cassa:

le operazioni effettuate applicando i regimi speciali Iva (ad esempio, quelli per l’agricoltura e le attività connesse, del margine, delle agenzie di viaggi e turismo)le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professionile operazioni effettuate nei confronti di contribuenti che assolvono l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabilele operazioni soggette ordinariamente a esigibilità differita, senza limite annuale (articolo 6, quinto comma, Dpr n. 633/1972), come le vendite allo Stato, alle Asl, agli enti ospedalieri oppure le cessioni di prodotti farmaceutici effettuate dai farmacistile cessioni intracomunitarie, le cessioni all’esportazione e le operazioni assimilate, i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, per i quali il cedente o prestatore nazionale non indica l’Iva in fattura e non è debitore della relativa imposta

Attenzione: i contribuenti che effettuano sia operazioni in regime speciale sia operazioni in regime ordinario possono, per queste ultime, comunque applicare l’Iva per cassa, se optano per la contabilità separata delle attività ai sensi dell’articolo 36 del Dpr 633/1972.

Operazioni passive escluse

Sono escluse da regime Iva per cassa:

gli acquisti di beni o servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto con il metodo dell’inversione contabilegli acquisti intracomunitari di benile importazioni di benile estrazioni di beni dai depositi Iva.

Come si esercita l’opzione

La scelta per il nuovo regime si desume direttamente dal comportamento concludente del contribuente. L’opzione va, poi, comunicata nella dichiarazione Iva (quadro VO) relativa all’anno di prima applicazione.

L’opzione vincola il contribuente all’applicazione dell’Iva per cassa almeno per un triennio, salvo il caso di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari, che comporta la cessazione del regime.

Attenzione: lo sforamento dei due milioni di euro di volume d’affari determina l’uscita dal regime a partire dal mese o dal trimestre successivo a quello in cui la soglia è superata.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca, che può essere esercitata con le stesse modalità dell’adesione. Ai fini del calcolo del triennio, il 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime per le opzioni esercitate a partire dal 1° dicembre. Allo stesso modo, l’anno di inizio dell’attività è computato per intero

Altri adempimenti

Il regime dell’Iva per cassa incide sul momento in cui l’imposta diviene esigibile o detraibile, ma non modifica gli altri adempimenti procedurali. Restano fermi, quindi, gli ordinari obblighi contabili (fatturazione, registrazione, ecc.).

Chi sceglie il “cash accounting" dovrà, inoltre, riportare sulle fatture emesse l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa” ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.

Attenzione: Il regime dell’Iva per cassa introdotto dall’articolo 32-bis del Dl 83/2012 sostituisce quello previsto dall’articolo 7 del Dl 185/2008 che, pertanto, è abrogato a partire 1° dicembre 2012. Il regime abrogato resta comunque valido per le operazioni effettuate prima di tale data e per le quali era stata espressa la relativa opzione.

Normativa e prassi

Articolo 32-bis del Decreto-legge n. 83/2012 - pdf Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa

Provvedimento del 21/11/2012 - pdf - - Individuazione delle modalità di esercizio dell’opzione per il regime dell’IVA per cassa di cui all’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Pubblicato il 21/11/2012)

Circolare n. 44 del 26/11/12 - pdf - Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa, cd. Cash accounting - Articolo 32-bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134