Deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare
Lo sconto fiscale per contributi versati ai fondi pensione
La riforma operata nel 2000 con il dlgs n. 47/2000 (che sarà abrogato a partire dal 1° gennaio 2008) ha rappresentato un primo tentativo di rilancio della previdenza complementare, agendo sulla leva fiscale. Infatti, sono state incrementate le agevolazioni previste per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, estendendole peraltro anche ai contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.
Ciò ha realizzato, in sintesi, un sistema generalizzato di deduzione fiscale delle somme versate (in precedenza, alcune soggette a detrazioni fiscali), senza nemmeno distinzioni in base alla categoria dei soggetti iscritti alle forme pensionistiche o a seconda della tipologia di reddito dagli stessi prodotta.
Tutti i contribuenti, siano essi lavoratori dipendenti, lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori agricoli, imprenditori, lavoratori autonomi ecc., infatti, godono della deduzione dal reddito complessivo delle somme pagate a titolo di contribuzione alle forme previdenziali integrative, entro determinati limiti.
In particolare, la deduzione compete sui contributi e sui premi versati a:
- forme pensionistiche complementari istituite su base contrattuale collettiva (fondi pensione chiusi o aperti);
- forme pensionistiche individuali attuate mediante adesione ai fondi pensione aperti;
- forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita.
Il limite per la deducibilità è fissato a un importo non superiore al 12% del reddito complessivo, con limite assoluto di euro 5.164,56 (vecchie lire 10 milioni).
Le regole di deduzione prevedono la fissazione di un unico plafond, comprensivo dei contributi versati sia dal datore di lavoro che dal lavoratore e delle somme (contributi e premi) versate alle forme pensionistiche individuali. Ai fini del computo dei limiti, pertanto, si deve tener conto di tutti i versamenti effettuati a forme pensionistiche, collettive e individuali, con la sola eccezione del trattamento di fine rapporto lavoro (il tfr), vale a dire:
- delle somme versate dall'iscritto;
- delle somme versate dal datore di lavoro;
- delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza interni;
- dei contributi eccedenti il massimale contributivo (articolo 2 della legge n. 335/1995) che per l'anno 2005 è pari a euro 84.049,00), versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ai fondi pensione.
Ai fini della deducibilità, i contributi e i premi vanno assunti al lordo della quota destinata, nel rispetto dello statuto o del regolamento, direttamente alla copertura delle spese e delle prestazioni per invalidità e premorienza, anche se tale quota, in quanto tale sia destinata a finalità non prettamente previdenziali, non va a incrementare le singole posizioni individuali.
Il vincolo del tfr per i lavoratori dipendenti
Nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di lavoro dipendente, la disciplina fiscale prevede che, relativamente a tali redditi, la deduzione competa per un importo complessivo non superiore al doppio della quota di trattamento di fine rapporto destinata alle forme pensionistiche collettive e, comunque, entro i limiti del 12% del reddito complessivo e di 5.164,56 euro.
Questa ulteriore condizione si applica ai lavoratori dipendenti per i quali siano stati istituiti fondi pensione su base negoziale, ossia sulla base di contratti e accordi collettivi, anche aziendali, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; regolamenti di enti o aziende i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali; accordi tra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da loro associazioni nazionali; oppure vi sia stata l'adesione a un fondo aperto, sempre su base contrattuale collettiva.
Se, pur sussistendo i predetti fondi negoziali e pur avendone i requisiti, il lavoratore non vi partecipa (cioè non si iscrive):
- il plafond del 12% va calcolato sul reddito complessivo, tenendo conto anche del reddito di lavoro dipendente;
- l'ammontare massimo del contributo va, tuttavia, dedotto dal reddito complessivo al netto del reddito di lavoro dipendente; in altre parole, la deduzione non spetta per la parte del reddito complessivo formato dal reddito di lavoro dipendente.
Qualora, invece, non sia stata istituita per il lavoratore la forma pensionistica collettiva, la deducibilità dei contributi sussiste con i soli limiti ordinari (percentuale e assoluto).
Fanno eccezione le seguenti ipotesi per le quali, su espressa previsione normativa, il vincolo della destinazione della quota di tfr alla forma pensionistica non si applica in ogni caso:
- ai «vecchi iscritti ai vecchi fondi». Al riguardo, si ricorda che la qualifica di «vecchio iscritto» viene conservata anche dal soggetto iscritto alla data del 28 aprile 1993 a fondi istituiti alla data del 15 novembre 1992 e che abbia successivamente trasferito la propria posizione previdenziale ad altri fondi, a condizione che non abbia riscattato la sua posizione previdenziale;
- nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori;
- se la forma pensionistica collettiva istituita non sia operante dopo due anni.
Sono esclusi, inoltre, dall'applicazione del vincolo del tfr i rapporti di lavoro dai quali non deriva l'erogazione della speciale retribuzioni differiva, come accade per alcune figure di lavoratori del settore edile e del settore dell'agricoltura.
Il vincolo, invece, è pienamente operativo per i lavoratori dipendenti pubblici che hanno optato per la trasformazione dell'indennità di fine rapporto (buonuscita, tfs, indennità premio servizio ecc.) in tfr e per i quali sia stata istituita la forma pensionistica complementare.
Deduzione per persone a carico
La deduzione fiscale spetta anche sulle somme versate a forme di previdenza complementare per le persone fiscalmente a carico (per esempio, coniuge, figli ecc). La deduzione, in particolare, spetta prima di tutto alla persona a carico, entro il limite assoluto di euro 5.164,56 e fino a capienza del reddito complessivo.
Trattandosi di persona fiscalmente a carico di altro soggetto, è chiaro che il suo reddito non sarà superiore alla soglia che determina la possibilità del carico fiscale (pari a euro 2.840,51). Se il reddito complessivo di tale soggetto non è capiente per consentire la deduzione di tutte le somme versate alla previdenza complementare, l'eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo del soggetto cui questi è a carico.
Quest'ultimo le potrà dedurre, in aggiunta a quelle versate per la propria previdenza complementare, comunque rispettando i limiti sia percentuale (12% del reddito complessivo) che assoluto di euro 5.164,56.
Nel caso di soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente, non opera la limitazione alla deducibilità in funzione della destinazione del tfr alla previdenza collettiva per quanto riguarda le somme versate per il soggetto fiscalmente a carico.
Infine, se la persona a favore della quale sono versate le somme è a carico di più soggetti, si applicano le regole generali previste per gli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico. Per esempio, l'onere per i contributi versati per un figlio va ripartito tra i genitori in parti uguali o nella proporzione in cui è stato effettivamente sostenuto. Oppure, se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può dedurre l'intero importo dell'onere.
Il regime transitorio in scadenza
La predetta disciplina fiscale sulla deduzione dei contributi e premi versati ai fondi pensione è valida per tutti i soggetti e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2007, per lasciar posto a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente (il 2008) alle nuove disposizioni introdotte dal dlgs n. 252/2005.
Tale regime, peraltro, risultava (lo sarà fino al 31 dicembre 2005) più favorevole ai soggetti cosiddetti «vecchi iscritti a vecchi fondi». Per loro, infatti, rimane fermo il limite percentuale del 12% del reddito complessivo, ma il limite assoluto di deducibilità (in via ordinaria, come detto, pari a euro 5.164,56) è maggiorato della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 (sia quelli a carico del datore di lavoro che quelli a carico del dipendente) e il limite di euro 5.164,56. In sostanza (Agenzia entrante circolare n. 29/01), i vecchi iscritti deducono il minore tra il 12% del reddito complessivo dell'anno e l'importo dei contributi effettivamente versati nel 1999.
Ai fini della fissazione dei contributi versati nel 1999, bisogna far riferimento all'ammontare dei contributi effettivamente versati in detto anno (sia quelli a carico del datore di lavoro sia quelli a carico del dipendente) e riferibili a una annualità di iscrizione, anche se diversa dal 1999 (in pratica, 12 mesi anche se relativi a due anni diversi).
Tale maggiore deducibilità compete anche per i contributi versati nello stesso 1999 a nuove forme pensionistiche da soggetti che hanno mantenuto la qualifica di «vecchi iscritti» in quanto a esse hanno trasferito la propria posizione previdenziale senza operarne il riscatto.
Tale eccezione fiscale costituisce un regime transitorio, come detto, valido per un periodo di cinque anni e, in particolare, per i contributi versati dal gennaio 2001 fino alla fine di del corrente mese di dicembre.
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